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CATANIA - LO STADIO MASSIMINO SQUALIFICATO FINO AL 30 GIUGNO E PORTE CHIUSE
PER LE PARTITE IN CASA SU CAMPO NEUTRO; LA SOCIETA' CATANIA MULTATA PER
50MILA EURO
14 febbraio 2007
ROMA - Più severa di
quanto non ci si aspettasse, è giunta la pesante squalifica dello stadio
catanese "Angelo Massimino" fino al 30 giugno e porte chiuse per le
partite in casa su campo neutro. Tale è la decisione del Giudice
sportivo per il Catania calcio, dopo le turbolenze e le violenze di
centinaia di facinorosi del 2 febbraio scorso, che fuori dello stadio sono
degenerate fino alla morte dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti.
Questa la
sentenza con le motivazioni
"Dall'esame delle
immagini televisive,
indelebili nella memoria e nella coscienza collettiva, acquisite agli
atti su rituale segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma b2
del Codice della Giustizia sportiva (Cgs), e dalla lettura dell'esaustiva
relazione dei collaboratori dell'Ufficio Indagini, la genesi e la dinamica
dei drammatici eventi verificatisi in occasione della gara Catania - Palermo
del 2 febbraio 2007 possono essere sintetizzate nei seguenti termini,
cronologicamente esposti:
a) prima dell'inizio della gara,
un gruppo di tifosi catanesi danneggiava gravemente alcuni servizi
igienici dello stadio, asportando sanitari, rubinetterie e piastrelle di
rivestimento;
b) all'inizio della gara, il previsto minuto di silenzio in memoria del
dirigente Ermanno Licursi veniva turbato da un'ininterrotta esplosione di
innumerevoli petardi, lanciati dalla "curva nord";
c) all'inizio del secondo tempo (ore 19.10 circa),
al sopraggiungere di alcuni autobus che trasportavano i tifosi
palermitani (circa 480), un folto gruppo di tifosi locali, assiepati nella
zona apicale della curva nord scagliava all' indirizzo dei veicoli e delle
Forze di Polizia ogni sorta di corpo contundente, quali pietre, bulloni,
bastoni, attrezzature cartellonistiche, bombe carta e così via;
d) l'encomiabile impegno delle Forze dell'Ordine
consentiva al gruppo di tifosi palermitani di raggiungere comunque il
settore loro riservato, ove venivano protetti da ogni ulteriore aggressione,
nonostante un tentativo di penetrazione dei tifosi locali nella 'zona
sterile' che separava gli ospiti dalla curva nord;
e) contestualmente, le Forze dell'Ordine divenivano il bersaglio di una
serie ininterrotta di atti di incontenibile violenza, attuata secondo le
consolidate metodiche della guerriglia urbana e localizzata prevalentemente
nella zona dei varchi di accesso alla curva nord, attraverso i quali alcune
centinaia di tifosi tentavano di portarsi all'esterno dello stadio, per
unirsi ad altri gruppi di facinorosi in azione nella zona circostante;
f) nell'arduo tentativo di arginare la delinquenziale aggressione, le
Forze di Polizia erano costrette a ricorrere all'uso di lacrimogeni, le cui
esalazioni raggiungevano anche il terreno di giuoco, ove l'aria diveniva
ancor più irrespirabile in quanto alcuni lacrimogeni, caduti all'interno
della curva nord erano stati raccolti e rilanciati nel recinto di giuoco.
Tale situazione costringeva l'Arbitro a sospendere la gara per circa 35
minuti;
g) ripreso il giuoco, la gara si concludeva regolarmente, mentre gli
scontri tra le Forze di Polizia e i gruppi di facinorosi si protraevano
ancora per qualche tempo nella zona antistante lo stadio; h) il bilancio
conclusivo è una sorta di bollettino di guerra: la morte dell'Ispettore Capo
Filippo Raciti, il ferimento di 62 appartenenti alle Forze di Polizia, di 5
componenti gli equipaggi delle autoambulanze e di 13 civili;
i) in merito all'uccisione dell'Ispettore Raciti,
è quanto mai opportuna la trascrizione integrale della nota informativa
trasmessa all'Ufficio Indagini dal Procuratore della Repubblica di Catania
ex art. 2 comma 3 della legge 401/1989: "Simultaneamente all'avvio degli
atti di guerriglia, come è stato possibile rilevare dalla osservazione di
video-registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso istallate
all'interno e all'esterno dello stadio, alcune centinaia di occupanti la
tribuna nord tentavano di portarsi all'esterno dello stadio, nella stretta
bretella che congiunge la piazza Spedini alla via Cifali, utilizzando i
varchi di accesso della predetta tribuna nord ivi esistenti".
"L'anzidetto tentativo, più volte reiterato dagli occupanti della curva
nord, veniva però contrastato dalle Forze di Polizia, che non riuscivano
tuttavia a bloccare definitivamente i facinorosi, in quanto anch'esse
venivano fatte segno di un fitto lancio dall'alto del muro di sassi,
bulloni, bombe-carta e altri oggetti contundenti. Va precisato che, sempre
dalle video registrazioni, è stato possibile rilevare che, immediatamente
prima che i facinorosi tentassero per la prima volta di uscire dallo stadio,
un giovane, alzatosi dalle gradinate portava e collocava un grosso oggetto
di metallo in prossimità di uno dei menzionati varchi".
"Detto oggetto, al momento in cui il gruppo di facinorosi riusciva per la
prima volta ad immettersi sulla bretella, veniva prelevato ed usato da uno
di essi persona diversa da quella che poco prima l'aveva collocato nel posto
anzidetto a mò di ariete contro le Forze di Polizia che contrastavano la
loro azione.
Sulla basi di elementi fin qui acquisiti appare estremamente probabile
che l'Ispettore Capo Raciti, che procedeva in posizione leggermente avanzata
rispetto al retrostante gruppo di poliziotti impegnati a contrastare i
facinorosi, sia stato attinto proprio in tale circostanza dall'oggetto sopra
descritto ed abbia riportato le lesioni che ne provocavano poco dopo il
decesso".
"Superfluo - prosegue il giudice Tosel - ogni ulteriore approfondimento ed
inequivocabile la responsabilità della Società etnea per gli atti di
violenza (rectius, per i comportamenti delinquenziali) commessi dai suoi
sostenitori".
"Ai fini ed agli effetti della normativa dettata dall'art. 11 Cgs, questo
Giudice ritiene di non dover, né poter, distinguere in alcun modo tra quanto
accaduto all'interno e quanto all'esterno dello stadio, inteso come
struttura architettonicamente delimitante. Infatti - prosegue la
sentenza -, la dinamica degli eventi, esaurientemente lumeggiata dalle
complesse attività investigative, induce a ritenere, nell'esclusione di ogni
ragionevole dubbio, che l'intollerabile aggressione alle Forze di Polizia
sia stata connotata da un'unicità di programmazione e da un coordinamento
nell'azione che all'interno dello stadio si generava, si organizzava, si
rafforzava e si alimentava".
"È dall'alto della struttura della "curva nord" che viene prevalentemente
scagliata quella miriade di oggetti contundenti ed esplodenti dai
devastanti effetti; è dall'interno dello stadio che innumerevoli tifosi, o
sedicenti tali, si muovono simultaneamente e continuativamente per aggredire
le Forze di Polizia schierate in corrispondenza dei varchi; è dalla
preventiva devastazione dei servizi igienici installati all'interno dello
stadio che viene ricavato il materiale che rinvigorisce l'aggressione e che,
probabilmente, diviene lo strumento di morte per un Servitore dello Stato".
"E dall'unicità e dalla continuità della "condotta" consegue l'irrilevanza
della localizzazione dei singoli "eventi", che di quella condotta
costituiscono l'effetto terminale. Va pertanto affermata la responsabilità
della Società Catania
in ordine a tutti gli atti di violenza commessi dai suoi sostenitori
nelle circostanze in causa e la consequenziale sanzione, per la sua funzione
retributiva e per la sua finalità di prevenzione, deve essere commisurata al
duplice parametro normativamente indicato: la natura e la gravità dei fatti
addebitati (art. 13 comma 1 Cgs) e la specifica recidività nei termini
delineati dall'art. 11 comma 3 Cgs".
"In tale ottica, costituirebbe una mera enfatizzazione retorica, irriverente
nei confronti di chi ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere,
il sottolineare il livello di pericolo per l'incolumità pubblica cagionato
dalla violenza delinquenziale esplosa allo stadio etneo; è necessario,
invece, rilevare l'assoluta inefficacia dissuasiva delle sanzioni già
inflitte nel corso della stagione sportiva alla Società Catania per atti di
violenza commessi dai suoi sostenitori, quali la diffida comminata in
occasione della gara disputata a Palermo il 21 settembre 2006, per le
lesioni arrecate ad alcuni addetti della Società ospitante, e, soprattutto,
la squalifica del campo in occasione della gara con il Messina del 26
settembre 2006, per le gravi lesioni cagionate ad appartenenti alle Forze
dell'Ordine, brutalmente aggrediti mentre coadiuvavano dei barellieri nel
soccorrere uno spettatore".
"L'eccezionale gravità degli eventi, la specifica reiterata recidività ed il
concreto pericolo che il verificarsi di atti di violenza possa nuovamente
porre a repentaglio la pubblica incolumità in occasione delle residue gare
di questa stagione sportiva, inducono questo Giudice a ritenere equa e
congrua la sanzione della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con
obbligo di disputare le gare a porte chiuse e con decorrenza immediata ex
art. 17 comma 1 CGS, oltre al pagamento di un'ammenda nel massimo edittale".
Per questi motivi, il giudice sportivo: "delibera di infliggere alla Soc.
Catania la squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con l'obbligo di
disputare le gare a porte chiuse, disponendo la decorrenza immediata del
provvedimento ex art. 17 comma 1 codice giustizia sportiva, nonché la
sanzione dell'ammenda di 50.000".
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