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Fondi per mutui prima casa: è competenza regionale
ROMA -
(regioni.it) Il “vizio” di creare “fondini” specifici a
livello centrale su materie che investono la specifica
competenza regionale è “antico”, almeno quanto le Regioni, e
caratterizza spesso l’operato della burocrazia centrale,
indipendentemente dall’orientamento politico del governo. A
“sbrogliare” la matassa è chiamata, in ultima istanza, la
Corte Costituzionale. L’ultimo caso , in ordine di tempo,
riguarda i mutui per la prima casa.
La norma della legge finanziaria 2006 che ha istituito un
fondo presso il ministero dell'economia per la concessione di
garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto
della prima casa (riservato a soggetti di età non superiore a
35 anni, con un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro e
un contratto di lavoro a tempo determinato) è stata infatti
giudicata illegittima dai giudici della Corte, proprio perché
prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia
di competenza esclusiva regionale.
La
sentenza n. 137/2007 ha dunque sancito
l'illegittimità costituzionale del comma 336 dell'art. 1
della
legge finanziaria n.266/2005. La Corte ha giudicato
fondata la questione posta dalle regioni Piemonte e Campania,
e ha sottolineato di aver ''gia' espresso, con ripetute
pronunce, il proprio giudizio di illegittimità costituzionale
delle norme, inserite in varie leggi finanziarie, che
prevedono l'istituzione di fondi speciali in materie riservate
alla competenza residuale o concorrente delle Regioni''.
Nel caso di specie, secondo la Corte, ''la valutazione non
cambia, prevedendo la norma contestata prestazioni
direttamente fruibili da privati, mediante una garanzia di
ultima istanza, per consentire ai meno abbienti -e
specificamente ai giovani non in possesso di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato- di coprire, al di la' delle
usuali garanzie ipotecarie, l'intero prezzo dell'immobile da
acquistare''. Si tratta di una norma, hanno aggiunto i
giudici, ''che non incide sul risparmio o sui mercati
finanziari, non detta particolari regole di accesso al
credito, fornisce supporto a determinate categorie di persone
ma in violazione della competenza legislativa regionale''. La
puntualizzazione e' rivolta all'Avvocatura dello Stato secondo
cui la norma censurata ''attiene alla disciplina del mercato
finanziario, materia questa di legislazione statale''.
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