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CATANIA - da meno di un mese la media-conciliazione e' legge,
il suo scopo e' la decongestione della giustizia civile, ma
non sono rose e fiori
di Sebastiano
Mangiameli
CATANIA - Forse non tutti ancora sanno che il 21 marzo
è entrata in vigore la legge sulla c.d. media- conciliazione:
l’ennesima riforma volta, nelle intenzioni del legislatore, a
(contribuire a) risolvere la ormai proverbiale congestione in
cui versa la giustizia civile italiana da almeno trenta anni.
Certamente la volontà è nobile.
In verità ognuno di noi è a perfetta conoscenza che – fino ad
oggi – tutti i tentativi rivolti a questo scopo hanno avuto
risultati deludenti.
Nel 2003 entrò in vigore il c.d. rito societario, quello che,
nelle previsioni, avrebbe dovuto sveltire l’iter di un
determinato tipo di liti e, presumibilmente, affiancarsi o,
addirittura sostituire, il rito ordinario.
Dopo sei anni, e proprio con la stessa legge n.69/09 che aveva
lo scopo (ancora una volta) di accelerare i processi civili,
il rito societario è stato abrogato: cioè, dopo sei anni ci si
è resi conto che si trattava di un sistema inutile e
farraginoso il cui unico, evidente risultato pratico altro non
era stato se non quello di posticipare di quasi un anno
l’inizio del processo innanzi al giudice.
Analoga sorte ha avuto il breve tentativo di trasferire il
rito del lavoro – sulla carta più snello – alle controversie
relative ai sinistri stradali: dopo un breve periodo di
inutile applicazione, anch’esso è stato abolito.
Per non parlare dell’affido condiviso, novità che risale al
2006, allorquando si è voluto disciplinare il “normale”
disaccordo tra i coniugi separati in merito alla sorte che
sarebbe toccata ai figli minori, reputando così di potere
venire in soccorso dei così detti padri-bancomat o
padri-salvadanaio, quelli, cioè, soltanto utili a pagare
l’assegno alla moglie.
Non soltanto nel campo civile si sono avuti risultati a dir
poco deludenti.
Nel 1989 fu rimaneggiato il codice di procedura penale. Oggi,
dopo oltre venti anni in cui la corte di cassazione e quella
costituzionale hanno di fatto falciato a suon di sentenze il
portato dell’innovazione, si torna a parlare di riforma del
processo penale.
Si potrebbe continuare…
L’opinione che ci si fa a trattare di questi argomenti (in
termini discorsivi) è che negli ultimi decenni sia mancata la
volontà politica -di qualunque maggioranza abbia governato –
di affrontare seriamente il problema. Il che significa che a
nessuno è importato molto o poco del funzionamento del
processo, civile e penale, nel nostro paese.
Se è possibile spingersi un po’ oltre, sembrerebbe, anzi, che
il legislatore, in qualunque epoca storica, abbia perseguito
scientemente l’intento di aggravare e aggrovigliare il
meccanismo processuale. Purtroppo, é questa l’idea che se ne
ricava.
A non volere fare un ragionamento tecnico-giuridico –
che annoierebbe chi legge – sembrerebbe che anche quest’ultima
trovata non avrà migliore sorte.
Sostanzialmente, il legislatore ha ritenuto di venire a capo
del nodo relativo alla durata dei processi impedendo al
cittadino di rivolgersi al giudice. Infatti, il tentativo di
conciliazione è previsto, in certi casi, come obbligatorio (ed
oneroso), nonché quale condizione di procedibilità del
successivo (eventuale) ricorso al giudice ordinario.
E, partendo dal ragionamento secondo cui gli avvocati
contribuiscono non poco ad allungare i tempi delle cause, la
presenza de legale non è stata reputata obbligatoria.
Ora, anche uno studente del primo anno di giurisprudenza
conosce gli artt. 24 e 25 della Costituzione. Il primo si
riferisce alla possibilità che tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,” la
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento”. Il secondo recita: ”nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge”.
Quindi, a prima vista, si tratta di una legge che viola
palesemente due articoli della Costituzione perché non
prevede l’obbligo della difesa tecnica e perché, di fatto,
permette al cittadino di rivolgersi al giudice solo dopo aver
tentato di conciliare e solo dopo avere anche pagato per
svolgere questo tentativo.
E’ strano che in un paese in cui da qualche tempo ci si
indigna (ho cercato sul vocabolario, significa: sdegnarsi,
adirarsi, risentirsi) ad ogni piè sospinto tutte le volte in
cui si è convinti che vengano disattesi (dagli altri) i
principi costituzionali - e vengono quindi dai rigidi tutori
di essi organizzati manifestazioni, simposi, dibattiti, tavole
rotonde - nessuno si sia risentito, sdegnato o adirato per il
meccanismo di questa legge.
Ah sì! Gli avvocati hanno scioperato …
Non credo che qualcuno se ne sia accorto, e poi gli
avvocati sono una “casta”, sono additati – al pari degli
untori nel 1630 – come subdoli partecipi dello sfascio della
giustizia in Italia. Certamente la loro protesta non ha avuto,
e non potrà mai avere, lo stesso effetto che potrebbe sortire
la notizia dell’arroccamento sull’alto di una ciminiera di un
operaio specializzato cui il padrone ha sottratto il posto di
lavoro perché la ditta ha chiuso ( per mancanza di commesse).
In ogni caso, i giornalisti, quelli che creano ed orientano
l’opinione pubblica, ne hanno parlato poco e male, ma con
sufficienza, questo sì, e con la solita saccenteria che li
contraddistingue quelle volte che sono chiamati a cimentarsi
in qualsiasi settore dello scibile umano.
A questo punto, per usare un’espressione cara, appunto, ai
rappresentati della carta stampata, “stiamo a vedere” quale
sarà l’impatto del nuovo istituto sull’andamento dei tempi
della giustizia e se la Corte Costituzionale sarà chiamata a
decidere almeno dei due sopra ricordati profili di
incostituzionalità, i più evidenti ed eclatanti tra gli altri
comunque configurabili sol che si legga con attenzione e con
un minimo di competenza il testo della legge testé entrata in
vigore.
Avv. Sebastiano Mangiameli
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