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CATANIA - LA STAGIONE VENATORIA IN
SICILIA COMINCIA IL PRIMO SETTEMBRE - PUBBLICATO IL CALENDARIO
VENATORIO - AVVIATO TESSERAMENTO FEDERAZIONE SICILIANA DELLA
CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
CATANIA - “ La Federazione Siciliana della Caccia di
Catania comunica a tutti i Soci che per la compilazione
gratuita delle pratiche per il porto d’armi (moduli tasse ed
assicurazione obbligatoria) e del rilascio del tesserino
venatorio presso le Circoscrizioni di quartiere, gli uffici
della Sezione Provinciale di Via S.G. La Rena n.60 (nei pressi
della Ripartizione Faunistico Venatoria), tel. e fax
095.32.60.83, sono aperti tutti i giorni feriali dalle ore
08,30 alle ore 11,30.
A tutti i Soci 2010 un omaggio con la tessera
associativa-assicurativa.
La stagione venatoria avrà inizio Mercoledì 1 Settembre con le
limitazioni previste per periodi e specie.”
IL CALENDARIO VENATORIO 2010-2011
Disposizioni del calendario
venatorio 2010/2011, qui di seguito riportiamo uno stralcio
del D.A. n. 493 del 04/6/2010,del D.A.n.554 del 15/6/2010
modificati dal D. A. n.773/2010 del 12 Agosto 2010
“ La Federazione
Siciliana della Caccia – Sezione Provinciale di Catania,
comunica che con decreto n.773/2010 del 12 agosto u.s.,
firmato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste
On.le Bufardeci,è stato modificato il decreto n. 493 del
04/6/2010 inerente il Calendario Venatorio
2010/2011,escludendo le parti impugnate dalla Sentenza del Tar
di Palermo del 16/6/2010; pertanto l’attività venatoria è
consentita nei giorni di Sabato e Domenica, ed a scelta del
cacciatore,di Lunedì o Mercoledì o Giovedì,per i seguenti
periodi e per
le specie sotto elencate:
a) dal 1° settembre al 31 ottobre 2010 incluso:
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
b) dal 1° settembre al 12 dicembre 2010
uccelli: Merlo (Turdus merula)
c) dal 1° settembre al 12 gennaio 2011 incluso:
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);
d) dal 4 settembre al 15 dicembre 2010 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
e) dal 19 settembre al 29 novembre 2010 incluso:
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).
f) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
uccelli:
- Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago),
canapiglia (Anas strepera), cesena
(Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas
penelope), folaga (Fulica atra),
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica),
germano reale (Anas platyrhyncos)
ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata),
moretta (Aythya fuligula),
moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus),
tordo bottaccio (Turdus
philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
- Fagiano (Phasianus colchicus), solo nelle aziende
faunistico-venatorie e nelle aziende agrovenatorie.
mammiferi:
- Volpe (Vulpes vulpes).
Dal 1° al 31 gennaio 2011
la caccia alla volpe con l’ausilio dei cani da seguita è
consentita
previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria
ed Ambientale competente. Se in
battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della
Ripartizione Faunistico Venatoria
ed Ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre
2010.
g) temporaneamente soppresso
h) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
l) dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
L’attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C.
della provincia di Catania e Siracusa in
quanto la specie non risulta presente.
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l’ausilio
dei cani da seguita è consentita
esclusivamente in battuta.
l) dal 1° novembre 2010 al 31 Dicembre 2010 incluso:
(modificato)
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).Con il divieto alla
posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.
Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante
i transiti mattutini e serali.
ART. 3 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato
ad esercitare la caccia nell’ambito territoriale di caccia di
residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato
ammesso. Lo stesso, inoltre, può esercitare la caccia alla
sola selvaggina migratoria in non più di n.4 AA.TT.CC. della
Regione, a sua scelta, con esclusione dell’A.T.C. PA3
(Ustica), per un numero massimo complessivo di 28 giornate,
nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle
disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.
L’ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino
venatorio al momento del suo ritiro presso il Comune a cura
dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento
di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo
per i due ambiti, sarà effettuato su c/c n.10575900 intestato
al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante
la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello
o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c
postale relativa all’attestazione di versamento, dovrà essere
consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del rilascio del
tesserino.
Le suddette 28 giornate
potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
n°16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010;
n°12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011;
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite,
non potranno essere utilizzate nell’ultimo periodo.
b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano
stati ammessi ai sensi dell’art. 22, comma 5, lettera “d”,
della L.R. 33/97, possono esercitare l’attività venatoria
nell’ambito territoriale di caccia di ammissione.
ART. 4 - Nell’isola di Capo Passero
l’esercizio venatorio è consentito a partire dal 16
Ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo
venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15
Novembre 2010.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011
incluso, l’esercizio venatorio può essere praticato nei
boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto
pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti
artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre
metri, con l’ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione
della caccia alla volpe, per la quale potranno essere
utilizzati cani da tana e da seguita. E’ fatto obbligo al
cacciatore di raggiungere le località di caccia con l’arma in
custodia, purché scarica o smontata.
Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della
definizione dei piani di gestione da parte dell’Assessorato
Territorio ed Ambiente, si applicano i criteri di cui al
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 e successive
modifiche e/o integrazioni.
Per quanto
sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento
temporaneo e in forma vagante
nelle ZPS
può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e
domenica.
Nelle
seguenti ZPS interessate ai flussi migratori, fino alla
definizione dei corridoi di migrazione da
individuare
e definire entro l’emanazione del calendario venatorio
2011/2012, l'esercizio
venatorio è vietato.
ART. 5 - Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni
giornata 15 capi di selvaggina.
Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il
cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le
singole specie di seguito riportate:
SELVAGGINA
MIGRATORIA LIMITE
MASSIMO GIORNALIERO
quaglia
4 con il tetto massimo di 40 capi
annui
beccaccia
2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora e
allodola
10
alzavola folaga, gallinella d’acqua
10
beccaccino codone, fischione, germano reale,mestolone
moriglione, pavoncella
5
canapiglia
1 con il tetto massimo di 4 capi annui
moretta
1
con il tetto massimo di 2 capi annui
SELVAGGINA
STANZIALE
LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
coniglio
3
Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero
dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque
superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per
ogni singola specie.
Nell’isola di Pantelleria
(TP4) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia
- nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo
giornaliero di 15 capi - fino ad un massimo di 10 conigli
selvatici.
ART. 5 - La caccia è consentita da un’ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali
provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel
territorio di propria competenza.
ART. 6 -
Art.1 -L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da
caccia può essere svolta nel territorio cacciabile, senza
possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono
l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con
l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa. Le
attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo
giornaliero tra un’ora dopo l’alba alle ore 12,00, e dalle ore
16,00 fino ad un’ora prima del tramonto del sole.
ART. 7 -
L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è
così regolamentato:
Negli Ambiti
Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento
l’uso del furetto è consentito dal 4
settembre
al 31 ottobre 2010 incluso, ad esclusione dei Comuni di
Cianciana (AG1) .
Negli Ambiti
Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta
è consentito dal 4 settembre al 4
novembre
2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione
del Comune di Mazzarino(CL2).
Negli Ambiti
Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito
dal 4 settembre al 28
novembre
2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei Comuni
di Mineo (CT1) e
Mazzarrone (CT2). Negli anfratti lavici l’uso del furetto
è consentito dal 4 settembre al 15
dicembre
2010.
Negli Ambiti
Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito
dal 4 settembre all’11 novembre 2010 incluso, ad eccezione
delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali
Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di Marsala
dove è vietato.Negli Ambiti Territoriali di Caccia della
provincia di Palermo l’uso del furetto è consentito soltanto
nei Comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dal 4 settembre al 07
novembre 2010 incluso.
L’uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali
di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di
idonea ed efficiente museruola.
E’ vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui
l’uso non è consentito.
ART. 8 -
L’uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è
consentito a partire dal 4 settembre 2010; prima di tale data
è consentito soltanto l’utilizzo di cani di razza da ferma e/o
da riporto e, comunque, per l’esclusiva funzione del riporto.
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