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Cronache

22 agosto 2010

www.siciliamillennium.it                                                                           

CATANIA - LA STAGIONE VENATORIA IN SICILIA COMINCIA IL PRIMO SETTEMBRE - PUBBLICATO IL CALENDARIO VENATORIO - AVVIATO TESSERAMENTO FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA






CATANIA - “ La Federazione Siciliana della Caccia di Catania comunica a tutti i Soci che per la compilazione gratuita delle pratiche per il porto d’armi (moduli tasse ed assicurazione obbligatoria) e del rilascio del tesserino venatorio presso le Circoscrizioni di quartiere, gli uffici della Sezione Provinciale di Via S.G. La Rena n.60 (nei pressi della Ripartizione Faunistico Venatoria), tel. e fax 095.32.60.83, sono aperti tutti i giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 11,30.
A tutti i Soci 2010 un omaggio con la tessera associativa-assicurativa.
La stagione venatoria avrà inizio Mercoledì 1 Settembre con le limitazioni previste per periodi e specie.”


 IL CALENDARIO VENATORIO 2010-2011

Disposizioni del calendario venatorio 2010/2011, qui di seguito riportiamo uno stralcio del D.A. n. 493 del 04/6/2010,del D.A.n.554 del 15/6/2010 modificati dal D. A. n.773/2010 del 12 Agosto 2010

  “ La Federazione Siciliana della Caccia – Sezione Provinciale di Catania, comunica che con decreto n.773/2010 del 12 agosto u.s., firmato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste On.le Bufardeci,è stato modificato il decreto n. 493 del 04/6/2010 inerente il Calendario Venatorio 2010/2011,escludendo le parti impugnate dalla Sentenza del Tar di Palermo del 16/6/2010; pertanto l’attività venatoria è consentita nei giorni di Sabato e Domenica, ed a scelta del cacciatore,di Lunedì o Mercoledì o Giovedì,per i seguenti periodi e per
le specie sotto elencate:
a) dal 1° settembre al 31 ottobre 2010 incluso:
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
b) dal 1° settembre al 12 dicembre 2010
uccelli: Merlo (Turdus merula)
c) dal 1° settembre al 12 gennaio 2011 incluso:
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);
d) dal 4 settembre al 15 dicembre 2010 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
e) dal 19 settembre al 29 novembre 2010 incluso:
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).
f) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
uccelli:
- Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena
(Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra),
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhyncos)
ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula),
moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus
philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
- Fagiano (Phasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrovenatorie.
mammiferi:
- Volpe (Vulpes vulpes).
 

 Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l’ausilio dei cani da seguita è consentita
previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente. Se in
battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria
ed Ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2010.
g) temporaneamente soppresso
h) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
l) dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
L’attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in
quanto la specie non risulta presente.
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l’ausilio dei cani da seguita è consentita
esclusivamente in battuta.
l) dal 1° novembre 2010 al 31 Dicembre 2010 incluso: (modificato)
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).Con il divieto alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.
Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.
ART. 3 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in non più di n.4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell’A.T.C. PA3 (Ustica), per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso il Comune a cura dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c postale relativa all’attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del rilascio del tesserino.

Le suddette 28 giornate potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
n°16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010;
n°12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011;
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell’ultimo periodo.

 

b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell’art. 22, comma 5, lettera “d”, della L.R. 33/97, possono esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di ammissione.

ART. 4 - Nell’isola di Capo Passero l’esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 Ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15 Novembre 2010.

Dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 incluso, l’esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l’ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E’ fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l’arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante

nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori, fino alla definizione dei corridoi di migrazione da

individuare e definire entro l’emanazione del calendario venatorio 2011/2012, l'esercizio

venatorio è vietato.

ART. 5 - Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina.

Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:

SELVAGGINA  MIGRATORIA                                           LIMITE  MASSIMO  GIORNALIERO

quaglia                                                                                      4  con il tetto massimo di 40 capi annui

beccaccia                                                                                 2  con il tetto massimo di 20 capi annui

tortora e allodola                                                                    10

alzavola folaga, gallinella d’acqua                                        10

 beccaccino codone, fischione,  germano reale,mestolone

moriglione, pavoncella                                                  5                            

canapiglia                                                                                 1 con il tetto massimo di 4 capi annui

moretta                                                                                     1 con il tetto massimo di 2 capi annui

SELVAGGINA  STANZIALE                                                          LIMITE  MASSIMO  GIORNALIERO

coniglio                                                                                     3 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.

 

Nell’isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia - nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi - fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

     ART. 5 - La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 6 -  Art.1 -L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia può essere svolta nel territorio cacciabile,  senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia alla selvaggina  stanziale e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa. Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero tra un’ora dopo l’alba alle ore 12,00, e dalle ore 16,00 fino ad un’ora prima del tramonto del sole.

ART. 7 - L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l’uso del furetto è consentito dal 4

settembre al 31 ottobre 2010 incluso, ad esclusione dei Comuni di Cianciana (AG1) .

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4

novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione del Comune di Mazzarino(CL2).

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 4 settembre al 28

novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei Comuni di Mineo (CT1) e

Mazzarrone (CT2). Negli anfratti lavici l’uso del furetto è consentito dal 4 settembre al 15

dicembre 2010.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dal 4 settembre all’11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di Marsala dove è vietato.Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l’uso del furetto è consentito soltanto nei Comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dal 4 settembre al 07 novembre 2010 incluso.
L’uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E’ vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l’uso non è consentito.

ART. 8 - L’uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è consentito a partire dal 4 settembre 2010; prima di tale data è consentito soltanto l’utilizzo di cani di razza da ferma e/o da riporto e, comunque, per l’esclusiva funzione del riporto.

 

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7 novembre 2009

La follia e' tra noi

A Orlando, in Florida, un altro pazzo ha ucciso una persona e ferito altri cinque .....segue: la follia e' tra noi
 


4 novembre 2009

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Ci sono "ricattatori e ricattatori" come ci sono anche, loro malgrado, "ricattati e ricattati", tra le categorie che piu' stanno accendendo l'audience .....segue
 

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