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GIORNALISTI & GIORNALISMO
ROMA - Le nuove regole per la totalizzazione dei periodi contributivi
per i giornalisti iscritti all'Inpgi
30 gennaio 2006
ROMA - Lo
scorso 19 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva
un decreto legislativo in materia di “totalizzazione dei periodi
assicurativi”, il quale sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e
interesserà anche gli iscritti all’Inpgi
Come è noto, con il termine “totalizzazione” si definisce la possibilità di
poter far fruttare, al termine del percorso lavorativo, tutti i periodi
contributivi maturati presso Enti diversi, senza doverli ricondurre (spesso
in modo oneroso) presso un unico Istituto. E rendendo quindi possibile che
ogni Ente corrisponda all’interessato la porzione di pensione maturata in
base ai contributi versati e con il sistema di calcolo in vigore in ciascun
Istituto.
Le regole oggi in vigore
per la totalizzazione all’Inpgi
Prima di illustrare le novità contenute nel decreto legislativo è opportuno
descrivere quel che in materia di totalizzazione già oggi è possibile
all’Inpgi, per poter richiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia
o della pensione di anzianità. Ricordando inoltre che i requisiti minimi per
poter accedere all’una o all’altra oggi sono i seguenti: 1) pensione di
vecchiaia – Almeno 20 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini,
mentre per le donne il requisito anagrafico scende a 60 anni; 2) pensione di
anzianità – Almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, senza distinzione
di sesso, oppure almeno 39 anni di contributi, a prescindere dall’età.
Già oggi dunque (prima cioè che entri in vigore il decreto legislativo
attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per maturare il
requisito alla pensione è possibile sommare (totalizzare) i contributi Inpgi
nel modo seguente:
Pensione di vecchiaia – Contributi Inpgi 1 (Gestione principale) sommati a
quelli maturati presso altri Enti sostitutivi o esclusivi (Inps, Enpals,
ex-Inpdai, Inpdap) nonché a quelli versati alla Gestione separata (Inpgi 2),
a patto che i periodi di versamento non siano coincidenti.
Pensione di anzianità – Contributi Inpgi 1 (Gestione principale) sommati a
quelli versati all’Inps, purché non coincidenti.
Queste norme, che rimarranno in vigore anche in futuro senza subire
variazioni, prevedono che ogni Ente calcoli la sua quota di pensione e
provveda al pagamento.
Che cosa cambierà
con il nuovo decreto
Il decreto legislativo approvato lo scorso 19 gennaio estende le possibilità
di totalizzazione, prevedendo che possano essere sommati periodi
contributivi di almeno sei anni ciascuno. In tal caso sarà possibile
cumulare i contributi anche nel modo seguente:
Pensione di vecchiaia – Potranno essere cumulati i contributi dell’Inpgi 1
(Gestione principale), dell’Inpgi 2 (Gestione Separata), delle Casse
privatizzate dei liberi professionisti (avvocati, agronomi, architetti,
commercialisti, medici, eccetera), della Gestione separata Inps.
Requisito indispensabile, anche per le donne, sarà però di aver compiuto 65
anni.
Pensione di anzianità – Potranno essere cumulati i contributi dell’Inpgi 1
(Gestione principale), dell’Inpgi 2 (Gestione separata), delle Casse
privatizzate dei liberi professionisti, della Gestione separata Inps. In
queste fattispecie, tuttavia, la norma stabilisce che debbano essere
raggiunti almeno 40 anni di contributi.
In entrambi i casi appena descritti (pensione di vecchiaia o di anzianità)
il decreto stabilisce che il calcolo di ogni “fetta” di pensione sia
eseguito dall’Ente di riferimento, e che il totale sia pagato interamente
dall’Inps.
E’ evidente che la novità di maggiore interesse per i giornalisti riguarda
la possibilità di cumulare, per ottenere la pensione di anzianità,
contributi raggiunti all’Inpgi 1 e all’Inpgi 2, pur con l’obbligo di periodi
minimi di 6 anni.
***********
Come si è detto il decreto legislativo entrerà in vigore non appena
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sarà immediatamente applicabile
soltanto agli iscritti che abbiano maturato all’Inpgi 1 almeno 20 anni di
contributi, grazie ad una norma di salvaguardia la quale prevede che chi si
trova in questa condizione (20 anni di contributi presso una medesima
Gestione) abbia il calcolo della quota di pensione determinato con i criteri
applicati nella Gestione medesima.
Per tutti gli altri colleghi bisognerà invece attendere in quanto il decreto
risulta oggi di impossibile applicazione e comunque peggiorativo per gli
iscritti al nostro Istituto.
Di “impossibile applicazione” in quanto l’art. 4 del decreto prevede che
“per gli Enti previdenziali privatizzati ai fini del montante contributivo
si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto….”. Questa
realtà (contributi soggettivi) è corrispondente al vero per gli iscritti
all’Inpgi 2. Ma per i giornalisti che fanno parte della Gestione principale
dell’Inpgi (Inpgi 1) la regola così descritta non può valere, in quanto essi
non versano “contributi soggettivi” (10% di quanto fiscalmente dichiarato
nell’anno per attività giornalistica autonoma) bensì contributi Ivs più
pesanti calcolati sulla busta paga mensile (20,28% a carico del datore di
lavoro e 8,69% a carico del giornalista dipendente).
E’ dunque indispensabile che la norma precisi chiaramente il percorso
(semplice, ma differente) che dovrà essere seguito in questi casi.
Si è detto anche “comunque peggiorativo” in quanto lo stesso articolo
prevede che per coloro che dispongono di meno di 20 anni di contributi
versati presso lo stesso Ente, “la misura del trattamento sia determinata
con le regole del sistema di calcolo contributivo…”, mentre all’Inpgi 1 il
sistema è ancora quello retributivo che, pur con le modifiche apportate con
la recente riforma, è pur sempre più conveniente.
Entrambe queste osservazioni erano già state a suo tempo rappresentate al
Ministero del Lavoro, ma purtroppo non tenute nel debito conto.
Di recente, dunque, si è provveduto a far presente allo stesso Ministero la
inapplicabilità della norma – così come è stata approvata – all’Inpgi 1,
sollecitando le indispensabili modifiche.
Gabriele Cescutti, Presidente dell'Inpgi
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